DISTANZE DI NAVIGAZIONE
E DOTAZIONI DI SICUREZZA
Distanze di navigazione
Le unità da diporto (natanti e imbarcazioni) fino al 16.6.1998 venivano costruite e abilitate alla navigazione (entro sei miglia e senza alcun limite) sulla base dei criteri tecnici e la normativa di cui alla legge 50/71 e successive modificazioni. Successivamente a tale data è entrata in vigore la Direttiva europea 94/25 CE, recepita con D.L.vo 436/96, che prevede che tali unità per poter essere commercializzate devono possedere i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva e riportare la marcatura CE. Tale uniformità di regole costruttive consente la libera commercializzazione in tutti i Paesi comunitari sia delle produzioni europee sia per quei produttori extraeuropei che richiedono e ottengono la certificazione e il marchio CE adeguandosi alla qualità richiesta, appunto, dalla normativa comunitaria. I costruttori di unità da diporto dei paesi terzi per commercializzare le unità CE devono tuttavia avere un proprio rappresentante nel territorio comunitario.
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