Le circolari ministeriali in materia di “dispositivi individuali di galleggiamento” hanno generato nell’utenza della nautica apprensioni e richieste di chiarimenti, anche in considerazione della mancata pubblicità dei provvedimenti da parte degli organi competenti. Al riguardo, la Direzione Generale per il trasporto marittimo e acque interne con circolare Circolare 18 marzo 2009, n. 4866, ha emanato le direttive per l’impiego a bordo delle unità da diporto dei dispositivi individuali di galleggiamento (salvagente), richiamando l’attenzione dei soggetti interessati (costruttori, rivenditori e utenza) sul fatto che da tempo sono state recepite nel nostro ordinamento le nuove norme tecniche di omologazione dei giubbotti di salvataggio che hanno sostituito la vecchia normativa EN (Europea) con la nuova normativa ISO 12042 (Internazionale). Di conseguenza le cinture di salvataggio con la stampigliatura EN 395, EN 396 ed EN 399, dopo il 31 marzo 2009, non solo non possono più essere prodotte, ma neanche commercializzate. La stessa circolare conferma la possibilità di impiegare a bordo delle unità da diporto le cinture di salvataggio in uso a bordo della navi commerciali. Ciò nella considerazione che le medesime sono conformi alla Convenzione Solas di tipo approvato e conformi alla direttiva 96\98\CE MED – nella versione emendata dalla risoluzione 81 (70) come emendata dalla risoluzione MSC 200\80 – in quanto, per tipologia di test, sono simili alle cinture di salvataggio rispondenti alla normativa ISO 12402. Per coloro che hanno a bordo le vecchie cinture del tipo EN, la circolare prevede che possono continuare ad essere utilizzate con l’osservanza delle seguenti prescrizioni e limiti di navigazione:
“Le unità che navigano nella fascia compresa tra i 300 metri dalla costa e fino a sei miglia o in acque interne, devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 100N”;
Le unità che navigano oltre le 6 miglia dalla costa devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 150N”. Poiché nella prima fase di applicazione della direttiva sono stati sollevati dubbi e perplessità, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con circolari n. 68485, del 28.7.2009, e n. 94937, del 7.11.2009, intervenendo sulla materia e nell’intento di rassicurare il mondo della nautica, ha fornito alcuni chiarimenti operativi per dar modo all’utenza di avere un margine di tempo adeguato per acquisire una corretta informazione in merito alla nuova normativa. A tale scopo ha disposto che nei casi di verifiche a bordo, qualora gli organi di controllo rilevassero disarmonie in merito ai limiti di impiego dei salvagenti, considereranno tollerabile l’uso delle cinture di salvataggio 100N anche oltre le sei miglia dalla costa, nonchè quelle SOLAS conformi alla risoluzione 81 (70), non emendata, fino al termine ultimo del 31 maggio 2010.
Quanto precede nella considerazione che le unità adibite alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa sono, tra l’altro, dotate anche di un mezzo collettivo di salvataggio, per cui l’impiego delle cinture di salvataggio 100N, già presenti a bordo di tali unità, può considerarsi adeguato nel periodo transitorio. Al riguardo, è opportuno procedere ad un controllo dei salvagente a bordo allo scopo di accertare che riportino la stampigliatura tecnica EN 395(100N) o EN 396 (150N) o EN 399 e di utilizzarli poi nei limiti di navigazione stabiliti dalle richiamate disposizioni ministeriali. Prima di concludere, facciamo un riepilogo dei vari tipi di salvagente che possono essere impiegati a bordo delle unità da diporto, secondo le ultime disposizioni emanate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con circolare n. 94937 del 17 novembre 2009.
a) Le seguenti cinture di salvataggio già presenti a bordo alla data del 18 marzo 2009 (circolare ministeriale n.4686 sopracitata) possono essere mantenute a bordo fino a quando risultano efficienti e in buono stato di conservazione:
EN 395, per la navigazione entro le sei miglia alla costa;
EN 396 e EN 399, per la navigazione senza limiti dalla costa;
Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70), per la navigazione senza limiti dalla costa.
b) Le seguenti cinture di salvataggio imbarcate a bordo successivamente al 18 marzo 2009 (data della circolare) possono essere impiegate per la navigazione e nei limiti temporali a fianco di ciascuna di esse indicato:
ISO 12402-4, 100N per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
ISO 12402-3, 150N, ISO 12402-2 275N per la navigazione senza limiti dalla costa;
EN 395, 100N, per la navigazione senza limiti dalla costa fino al 31 maggio 2010;
Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70), come emendata dalla risoluzione MSC 200(80,) per la navigazione senza limiti dalla costa.
Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70) per la navigazione senza limiti dalla costa fino al 31 maggio 2010.
Il quadro riassuntivo, come è facile rilevare, desta non poche perplessità. Si rileva, infatti, che le cinture di salvataggio del tipo IMO MSC 81 (70) (non emendata) possono essere utilizzate a bordo senza limiti temporali, se imbarcate prima del 18 marzo 2009, mentre se messe a bordo dopo tale data il limite di utilizzazione è fissato al 31 maggio 2010. Come si fa a stabilire quando è avvenuto realmente l’imbarco a bordo nessuno è a conoscenza. Quindi nei casi di controlli in mare, in presenza di questo tipo di cinture, il diportista navigato sa come comportarsi.

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